Elementi in rilievo

Pillole fiscali

A cura di Francesco Paolo Cirillo

 
PILLOLA FISCALE N. 01/2024
 
 
PILLOLA FISCALE N. 10/2023
 
 
PILLOLA FISCALE N. 09/2023
Scarica il file in allegato II Secondo Acconto Irpef
 
 
PILLOLA FISCALE N. 05/2023
Scarica il file in allegato Rottamazione Quater
 
 
PILLOLA FISCALE N. 04/2023
Scarica il file in allegato Legge di bilancio 2023
 
 
PILLOLA FISCALE N. 03/2023
Scarica il file in allegato Uso del denaro contante
 
 
PILLOLA FISCALE N. 02/2023
 
 
PILLOLA FISCALE N. 01/2023
Scarica il file in allegato Sistema Tessera Sanitaria - Anno 2023
 
 
PILLOLA FISCALE N. 12/2022
 
 
PILLOLA FISCALE N. 10/2022
Scarica il file in allegato Buonus 200 Euro professionisti
 
 
PILLOLA FISCALE N. 09/2022
Scarica il file in allegato Fatturazione elettronica per i forfettari
 
 
PILLOLA FISCALE N. 07/2022
Scarica il file in allegato Tassazione Previdenziale ALPI
 
PILLOLA FISCALE N. 05/2022
Scarica il file in allegato Sistema Tessera Sanitaria Invio Anno 2022
 
PILLOLA FISCALE N. 03/2022
Scarica il file in allegato Novità Sistema Tessera Sanitaria Anno 2022
 
PILLOLA FISCALE N. 01/2022
Scarica il file in allegato Prime novità fiscali dal 01/01/2022
 
PILLOLA FISCALE N. 11/2021
Scarica il file in allegato Nuova stretta al contante dal 2022
 
PILLOLA FISCALE N. 07/2021
Scarica il file in allegato Esonero Contributi Enpam
 
PILLOLA FISCALE N. 04/2021
Scarica il file in allegato Legge bilancio '2021
 
PILLOLA FISCALE N. 02/2021
 
PILLOLA FISCALE N. 01/2021
Scarica il file in allegato Parcelle 2021 al sistema tessera sanitaria
 
PILLOLA FISCALE N. 21/2020
Scarica il file in allegato Sistema Tessera Sanitaria Anno 2020
 
PILLOLA FISCALE N. 17/2020
Scarica il file in allegato Dichiarazioni 2020
 
PILLOLA FISCALE N. 16/2020
 
PILLOLA FISCALE N. 04/2020
Scarica il file in allegato Novità spese sanitarie detraibili
 
PILLOLA FISCALE N. 10/2019
 
PILLOLA FISCALE N. 07/2019
 
PILLOLA FISCALE N. 08/2019
Scarica il file in allegato Proroga modello "D" ENPAM
 
 
PILLOLA FISCALE N. 04/2019

PRESTAZIONI OCCASIONALI PER STS
 
Il Sistema Tessera Sanitaria ha apportato una delucidazione che era stata oggetto negli anni antecedenti di svariate richieste da parte di Operatori Sanitari NON TITOLARI DI PARTITA IVA che rilasciano prestazioni occasionali con il solo codice fiscale.
 
Il Sistema Tessera Sanitaria ha abilitato questi soggetti, che dal Gennaio 2019, dovranno inviare le prestazioni occasionali contenenti dati di spesa sanitaria, al S.T.S., affinché potranno essere inseriti nella Dichiarazione Precompilata da parte dell’Agenzia delle Entrate.
 
Il Medico dovrà utilizzare l’applicazione che troverà sul sito www.sistemats.it, dove, registrandosi all’Area Riservata, riceverà un identificativo numerico che sostituirà l’attribuzione della Partita Iva e che servirà ovviamente solo per questi Operatori Sanitari che emettono prestazioni occasionali.
 
All’interno dell’area riservata, selezionando la «Gestione dati spesa 730» prima, e poi «Gestione partita IVA», il Medico sceglierà, ovviamente, l’opzione «Non in possesso di Partita IVA» e potrà chiede il «Codice Sostitutivo».
 
Si ribadisce che questo codice sostitutivo serve solo e soltanto all’invio delle prestazioni occasionali al Sistema Tessera Sanitaria, a datare dal Gennaio 2019, per i Medici / Operatori Sanitari che NON sono in possesso del numero di Partita Iva. 
 
Ad ogni buon fine si riscontra che qualora non si è  in possesso delle credenziali di accesso al sito STS, oltre a poterle richiedere direttamente all’Ordine dei Medici, vi è la possibilità di accreditarsi attraverso il servizio “Area di Accreditamento” all’interno dell’Area Riservata presente sull’home page del sito ( https://sistemats4.sanita.finanze.it/simossAccreditamento/ ).
 
Il sistema, per l’accreditamento, chiederà i sotto elencati dati, e cioè:
  • Codice Fiscale
  • Numero di iscrizione all’Ordine dei Medici
  • Indirizzo PEC
  • Numero Tessera Sanitaria (quella nuova, col chip)
  • Scadenza Tessera Sanitaria
 
Dopo aver inserito tali dati, il sistema invierà all’indirizzo PEC indicato, una password/parola chiave provvisoria, che si dovrà modificare al momento del primo accesso, oltre ad indicare due domande di sicurezza utili in caso di smarrimento o dimenticanza della password/parola chiave.
 
N° 08/2018
 
 
 
N° 07/2018
 
 
 
DOMANDA N° 01/2018
Tassa rifiuti Tari studio medico esenzione?
 
RISPOSTA
Nel contempo che i Comuni d'Italia, man mano predispongano i regolamenti attuativi per la riduzione/esenzione della "Tari", che ricordiamo è la tassa sui rifiuti che comprende ed assimila la Tares/Tarsu/Tia, è stato accolto finalmente dopo lunghe battaglie, dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, il ricorso di un "Medico Odontoiatra", riconoscendo lo sgravio del 100% per lo studio medico dove vengono prodotti i rifiuti speciali. Alla base però, ci deve essere un contratto stipulato con una società specializzata nello smaltimento degli stessi, in quanto questi rifiuti prodotti nell'ambito di uno studio professionale medico, non possono essere attribuiti, quale rifiuti urbani, al servizio di raccolta comunale, ma soltanto attraverso una ditta specializzata per lo smaltimento degli stessi, chiaramente raccolti in appositi imballaggi a perdere, dove sia inserita una scritta che ben specifica che sono rifiuti sanitari "pericolosi, a rischio infettivo, taglienti, pungenti". La Sentenza, depositata nella Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, è la n.29310/47/16, che dovrà in primis essere recepita dal Comune di Roma, sgravando la richiesta del Professionista Medico che ha inoltrato il ricorso e successivamente si auspica dai vari Comuni d'Italia; gli stessi Comuni , attraverso l'ufficio tributi stanno elaborando il calcolo della tariffa per l'anno 2018, che sarà inviato agli studi dei Professionisti, per la richiesta di pagamento o in un'unica soluzione o come sempre in 4 rate, dilazionando il pagamento con scadenza nei mesi di Luglio/Settembre/Novembre e il saldo a Gennaio, chiaramente la rata che scadrà a giorni è quella relativa all'anno 2017. Il Professionista Medico che riceverà l'imposta da pagare per l'anno 2018, dovrà verificare l'applicazione di tale Sentenza; ma si ricorda che alla base ci dovrà essere sempre un contratto stipulato con una società per lo smaltimento speciale e tale fattura rappresenterà ai sensi degli artt. 53 e 54 del Tuir vigente, un onere deducibile dalla propria contabilità. Si riscontra che il pagamento dell'imposta Tari è sempre ed unicamente a carico del Professionista Medico, che svolge l'attività professionale nell'ambulatorio e non a carico del proprietario dell'immobile.
 
 
 
DOMANDA DEL 11/10/2016
Sono un Medico che effettua visite emettendo ai pazienti ricevute di lavoro autonomo occasionali, non riesco però a comunicare tali prestazioni al "Sistema Tessera Sanitaria" in quanto il sistema richiede la partita iva. Come posso fare?
 
RISPOSTA
Egregio Dottore, in merito alla Sua richiesta Le faccio presente che a tutt'oggi, il Sistema Tessera Sanitaria, non prevede ancora l'invio delle prestazioni occasionali ma solo l'invio delle parcelle emesse dai liberi professionisti in possesso del numero di partita iva.
 
 
 
DOMANDA DEL 11/10/2016
Sono un Medico di Medicina Generale, ho ricevuto un sollecito di pagamento tramite cartella esattoriale Equitalia, dell'imposta IRAP per gli anni 2005-2006-2007. Vorrei sapere se è possibile contestare tali solleciti in quanto ho letto che noi Medici di Medicina Generale possiamo non versare tale imposta.
 
RISPOSTA
Egregio Dottore, la normativa in merito al tributo IRAP, in quest'anno fiscale sta diventando sempre più chiara a seguito di varie sentenza emesse a favore dei Medici di Medicina Generale e Pediatri di Famiglia, sia dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite che dalle singole Commissioni Tributarie. Per quanto da Lei esposto, per gli anni in questione, qualora non si è provveduto a fare richiesta all'Agenzia delle Entrate del rimborso ed in caso di risposta negativa adito al ricorso in Commissione Tributaria Provinciale/Regionale, si devono purtroppo pagare le cartelle esattoriali e, essendo già passati quattro anni da quelli di riferimento, non sarà più possibile predisporre ricorso per il relativo rimborso dopo il pagamento delle stesse cartelle esattoriali che Le sono state notificate, ai sensi della nuova normativa andata in vigore dal mese di Giugno c.a., via PEC.
 
 
 
DOMANDA DEL 11/10/2016
Sono un Medico titolare del numero di Partita Iva, chiedo chiarimenti circa la deducibilità dei beni strumentali di importo inferiore ad € 516,46.
 
RISPOSTA
Egregio Dottore, per quanto afferisce alla deducibilità dei beni strumentali di importa IVA compresa pari ad € 516,46, ai sensi della normativa attuale, art. 102 del T.U.I.R. – D.P.R. 917/86 e successive variazioni a tutt'oggi, possono essere considerati come costo/spesa nell'esercizio fiscale nel quale la spesa è stata effettivamente sostenuta e quindi integralmente deducibili.
 
 
 
DOMANDA DEL 11/10/2016
Sono un Medico che svolge attività libero professionale in qualità di medico-legale, di parte e d'Ufficio, che emette regolare parcella nei confronti dei singoli clienti e nei confronti di Enti Pubblici. Quali imposte e ritenute erariali/previdenziali devo evidenziare in parcella?
 
RISPOSTA
Egregio Dottore, svolgendo attività libero professionale quale Medico Legale, ai sensi dell'art. 54 del T.U.I.R – D.P.R. 917/86 e successive variazioni a tutt'oggi, deve emettere parcelle con l'applicazione dell'imposta Iva al 22% e relativa ritenuta erariale al 20% qualora sussistano le condizioni previste dalla normativa attuale. Per quanto concerne la trattenuta previdenziale, in questo caso ENPAM, si riscontra il caso di applicare il 2% che concorre a formare la base imponibile solo ai fini IVA.
 
 
 
DOMANDA DEL 11/10/2016
Sono un Medico che verrà assunto a tempo indeterminato dall'ASL xxxxx in qualità di Medico Dirigente a seguito di vincita di concorso. Devo aprire il numero di Partita Iva?
 
RISPOSTA
Egregio Dottore, avendo avuto un'assunzione con contratto a tempo indeterminato c/o l'ASL xxxxx quale vincitore di concorso con la qualifica professionale di Medico Dirigente, non può essere titolare di Partita Iva ai sensi della vigente normativa sia contrattuale che fiscale, avendo un rapporto di piena disponibilità con l'Ente.
 
 
 
DOMANDA DEL 11/10/2016
Sono un Medico che espleta attività di sostituzione sia quale Specialista Ambulatoriale che come Continuità Assistenziale. Sono titolare di Partita Iva, queste attività rientrano nella casistica di lavoratore autonomo? Devo emettere parcella per i compensi erogati dall'ASL ?
 
RISPOSTA
Egregio Dottore, gli emolumenti derivanti da queste attività, ai sensi del T.U.I.R. vigente, sono considerate attività libero professionali ove l'Ente trattiene sia le ritenute erariali che previdenziali. Entro il 28/02 dell'anno successivo sarà rilasciata idonea certificazione fiscale detta dalla nuova normativa "CU". Per quanto attiene al cedolino di liquidazione degli emolumenti corrisposti dall'ASL, quest'ultimo va numerato e datato progressivamente e vale a tutti gli effetti come parcella emessa ai sensi del Decreto Ministeriale del 31/10/1974 – Ministero delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 15/11/1974, ed ovviamente dovrà essere intersecato con le altre parcelle da Lei emesse.
 
 
 
DOMANDA DEL 18/01/2016
Sono un Medico che emette parcelle con IVA al 22% per certificati INPS. Devo inviare tali parcelle al Sistema Tessera Sanitaria?
 
RISPOSTA
Le parcelle emesse con IVA devono essere inviate al Sistema Tessera Sanitaria con il codice di spesa “AA”. Ovviamente le parcelle emesse a tutto il 31/12/2015 devono essere inviate entro il 31 gennaio 2016, mentre quelle emesse a partire dal 01/01/2016 devono essere inviate entro il giorno 10 del mese successivo a quello di emissione.
 
 
 
NEWS "Fatturazione elettronica"
Napoli, lì 26/11/2015

La Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale - F.I.M.M.G. ha posto un quesito alla Direzione Centrale dell’Agenzia delle Entrate, in merito all’obbligo di predisporre fattura elettronica nei confronti delle A.S.L., per quanto attiene gli emolumenti mensili che vengono erogati in base alla Convenzione vigente. 

Il quesito ha ricevuto risoluzione n. 98/E del 25/11/2015 e l’Amministrazione Finanziaria ha fatto luce sulla questione, rendendo noto che già con il Decreto Ministeriale del 31 ottobre 1974 all’art. 2 la stessa Agenzia aveva a chiare lettere fatto presente che il foglio di liquidazione dei corrispettivi, emesso all’epoca dagli Enti Mutualistici, si doveva e si deve ritenere quale parcella/fattura ai sensi dell’art. 21 della Legge 633/72 -  Legge IVA, in quanto una volta numerato e datato, questo cedolino va ad essere inserito quale parcella emessa per l’anno in corso. 

Ovviamente ad oggi questo foglio di liquidazione viene sempre emesso dalle A.S.L. e sostituisce a tutti gli effetti la parcella che deve essere emessa dal Medico di Medicina Generale

L’Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa ha citato, nell’ambito della stessa risoluzione, diverse direttive e circolari sia dell’Unione Europea che Italiane, soffermandosi sugli artt. 39 e 21 della Legge 633/72 - Legge Iva, addivenendo alla conclusione che nel cedolino elaborato dall’ASL vengono riepilogate tutte le voci di remunerazione afferente il vigente contratto e chiarendo anche e principalmente che la Fattura Elettronica, predisposta da un Professionista che ha rapporti di lavoro con un Ente Pubblico, ai sensi della normativa vigente (Legge numero 244 del 24 dicembre 2007, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -Legge Finanziaria 2008) non trova applicazione nel campo dei rapporti tra il Medico di Medicina Generale e il Servizio Sanitario Nazionale, per cui ribadisce - come stato più volte chiarito in altre pillole fiscali - che il cedolino di liquidazione mensile emesso da ogni singola ASL a favore del Medico di Medicina Generale deve essere, nel momento in cui si riceve l’emolumento, datato e numerato in progressione, e non vi è nessun altra incombenza professionale che spetta al Medico di Medicina Generale e quindi gli stessi sono esonerati dall’obbligo di Fatturazione Elettronica, come citato in chiusura delle Risoluzione Ministeriale n. 98/E dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa. 

Scarica il file in allegato.



NEWS "Sistema Tessera Sanitaria"

Napoli, lì 05/11/2015
Si evidenzia che ieri il Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Dr. Gerardo Longobardi, durante l’audizione svolta in Commissione di Vigilanza Anagrafe Tributaria, in merito al nuovo “Sistema Tessera Sanitaria”, per quanto afferisce ai dati delle spese mediche derivanti dalle parcelle emesse dai Professionisti Medici per l’anno fiscale in corso, ha chiesto di mitigare o addirittura sospendere le sanzioni previste per ogni comunicazione errata, ed inoltre di far sì che il tutto abbia come partenza il 01/01/2016, in modo che coloro i quali usufruiranno del modello 730 Precompilato, possano trovare detti importi come oneri detraibili nel Dichiarativo 2017 Redditi 2016. Si auspica che il tutto possa trovare rapidi ed esaustivi riscontri in merito.
 
 
 
DOMANDA DEL 31/07/2015
Sono un Medico che ha svolto attività di sostituto di specialistica ambulatoriale presso le tre Aziende Sanitarie Locali della provincia di Napoli. I redditi derivanti da tale attività devono essere dichiarati nel modello D dell'ENPAM per il calcolo della "quota B"?.

 

RISPOSTA
Egr. Dottore,
per l'attività espletata quale sostituto di Specialistica Ambulatoriale non è dovuta nessuna "quota B" da riscontrare all'ENPAM entro il prossimo 31 luglio 2015. Qualora invece espleta altra attività Libero Professionale al di fuori di quella resa attraverso il Servizio Sanitario Nazionale, allora detto reddito al netto delle spese prodotte, dovrà essere dichiarato attraverso il "modello D" che può scaricare dal sito www.enpam.it , ma la cosa migliore sarebbe quella di registrarsi all'area riservata ed inviare tale modello direttamente on line. Qualora abbia prodotto altri redditi da attività Libero Professionale, ai sensi della normativa attuale, sarà lo stesso Ente a dedurre la quota di franchigia che Le viene attribuita per il pagamento della quota A. Detti contributi potranno essere addebitati direttamente sul suo c/c e potrà optare per 5 rate di pari importo con scadenza 31 ottobre e 31 dicembre 2015 e 29 febbraio, 30 aprile e 30 giugno 2016. Detta cifra è deducibile direttamente dal suo reddito al rigo RP21 della dichiarazione dei redditi. Qualora dovesse inviare il "modello D" o a mezzo raccomandata alla casella postale 7216 – Roma, o on line, dopo la scadenza del 31/07/2015, dovrà pagare una sanzione pari ad € 120,00.
 
 
 
 
AVVISO AGLI ISCRITTI
Si ricorda ai Colleghi che l'Ordine ha già da tempo predisposto un servizio di Consulenza di natura Fiscale/Tributaria e Previdenziale a favore degli iscritti, attraverso il Consulente Dr. Francesco Paolo Cirillo, il quale, a partire dall'01/02/2015 sarà presente in sede (Via Riviera di Chiaia, 9/C - 80125 Napoli) ogni Mercoledì dalle ore 15,30 alle ore 17,30. Inoltre per gli iscritti vi è la possibilità, attraverso l'indirizzo mail bollettino@ordinemedicinapoli.it, di inoltrare al Consulente qualsiasi quesito, o richiesta di chiarimenti. La risposta avverrà con lo stesso mezzo e ne verrà dato risalto attraverso il sito dell'Ordine, ovviamente nel rispetto della Legge sulla Privacy.
 
 
 
DOMANDA DEL 16/06/2015
Sono un Pediatra di libera scelta, e sto realizzando una costruzione nel comune di residenza, per lo studio professionale; ho sostenuto nell’anno 2014 sia costi di costruzione, di urbanizzazione e diritti comunali; tutti questi oneri sono deducibili in un'unica soluzione o sono ammortizzabili in quote?

 

RISPOSTA
Egregio Dottore,
per quanto attiene alle spese di costruzione, gli oneri di urbanizzazione, diritti di segreteria e oneri riflessi comunali, ai sensi della normativa fiscale vigente, T.U.I.R. – D.P.R. 917/1986 Art.54 e C.M.47/E – Agenzia Entrate del 18/06/2008, riscontra che a datare dal 01/01/2007 “le spese di costruzione, ristrutturazione, immobili strumentali per l’esercizio per l’arte e professione, vanno sempre a essere dedotti in quote annuali di ammortamento con i coefficienti previsti dal D.M. del 31/12/1988”.
 
 
 
 
DOMANDA DEL 16/06/2015
Sono un Medico Specialista che inizia ora la Propria attività professionale, e le pongo questi quesiti:
posso chiedere l’attribuzione della Partita Iva con il Regime Forfettario?
Per qualsiasi attività sanitaria, sia in campo privato che con strutture accreditate, che con il Servizio Sanitario Nazionale, attraverso le Asl cittadine mi necessita l’attribuzione di partita iva?
Sono assoggettato alla contribuzione “Enpam” oppure Inps-Gestione Separata-legge 335/1995?
 
RISPOSTA
Egregio Dottore,
per quanto concerne i suoi quesiti, Le faccio presente che ai sensi della Normativa Vigente può chiedere l’attribuzione della partita iva quale Contribuente Forfettario, barrando la casella predisposta per l’attribuzione di detta qualifica ai fini fiscali, che Le serve per emettere parcella per tutte le attività professionali che Lei andrà ad espletare nell’anno 2015,(attività resa a favore di strutture accreditate, per sostituzioni di MMG, per sostituzioni di continuità assistenziale e di specialistica ambulatoriale).
Le faccio presente inoltre come già riscontrato in vari quesiti, vi sono dei paletti apposti dall’Agenzia delle Entrate per quanto concerne la figura del Professionista che utilizza il Regime Forfettario, per esempio l’imposta è del 15% sul netto imponibile e cioè parcelle emesse e dedotte le spese inerenti. Per la copertura Previdenziale, ovviamente la qualifica di Medico Le dà la Previdenza “Enpam”, per la quale paga la quota fissa “A”, e una percentuale pari ad oggi al 12,5% per quelle attività sanitarie per le quali il “sostituto d’imposta” non ha versato la quota previdenziale all’Enpam, poiché non dovuta; per quanto attiene al contributo percentuale da pagare ,la base imponibile dovrà essere comunicata entro il 31/07 all’Ente attraverso modulistica scaricabile dal sito-Enpam e successivamente Le perverrà comunicazione attraverso un Mav elettronico per il pagamento della quota “B”. Entrambe le quote previdenziali e cioè la quota “A” e la quota “B”, sono oneri deducibili dall’imponibile fiscale.
 
 
 
 
DOMANDA
Sono un Medico di Medicina generale proprietario di due appartamenti contigui sullo stesso piano, intestati uno a me e uno a mia moglie, insegnante di scuola materna. Posso usufruire della applicazione della Tasi e non dell’IMU per entrambi gli appartamenti?
 
RISPOSTA
La vigente normativa in materia di IMU/TASI prevede, per tale casistica, che solo uno dei due appartamenti può essere considerato “abitazione principale” e quindi usufruire dell’aliquota TASI, mentre l’altro appartamento è da considerarsi “seconda casa” e quindi vedersi applicare l’aliquota ordinaria IMU.
 
 
 
 
DOMANDA
Sono un Medico Specialista Ambulatoriale. Un mio genitore allettato è ricoverato in via permanente presso una struttura accreditata, ove ha stabilito la residenza anagrafica, ed è possessore di un immobile? Come considerare tale immobile ai fini IMU/TASI? Come abitazione principale?
 
RISPOSTA
L’immobile in questione non è né utilizzato quale dimora abituale, né quale residenza anagrafica del contribuente. Nonostante ciò può essere considerato abitazione principale, a condizione che l’assimilazione sia stata deliberata dal Comune. Inoltre, è necessario, affinché non venga applicata l’imposta IMU, che l’immobile posseduto dall’ anziano non sia stato concesso in locazione. In tal caso l’IMU sarà dovuta, così come la TASI ove prevista.
 
 
 
 
DOMANDA
Sono un medico separato con mia moglie. Il giudice ha assegnato l’ex casa familiare alla mia ex moglie. Cosa dice la normativa IMU/TASI in questi casi?
 
RISPOSTA
Il coniuge al quale il giudice ha assegnato l’ex casa familiare, in questo caso Sua moglie, dovrà pagare l’imposta TASI, secondo le regole, le aliquote e con le detrazioni stabilite dalla delibera comunale ove è l’immobile. Stessa cosa vale anche per l’IMU. Sua moglie viene considerata titolare del diritto di abitazione, a prescindere dalla quota di possesso di proprietà.
 
 
 
 
DOMANDA
Sono un Medico Pediatra possessore di un immobile in Napoli. In questo immobile dimora ed ha la residenza mia madre ma non è stato predisposto nessun contratto di comodato. Posso considerare questo appartamento abitazione principale e quindi pagare la TASI? O viene considerato seconda casa? Da premettere che
 
RISPOSTA
Per poter considerare l’appartamento di sua proprietà come “abitazione principale” è necessario avere un contratto di comodato con il parente, infatti per il calcolo dell’IMU e TASI sugli immobili concessi in comodato ai parenti in linea diretta di primo grado, è necessario sempre consultare le delibere è previsto, infatti, che i Comuni possano decidere di equiparare ad abitazione principale gli immobili concessi in comodato a parenti in linea diretta entro il primo grado, a condizione che questi ultimi le usino proprio come abitazioni principali. L’assimilazione, in base a quanto deciso dal Comune, può valere limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,00 o senza alcun limite di rendita solo ed esclusivamente nel caso in cui il comodatario faccia parte di un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000,00 euro annui. In questo caso, ovviamente, è dovuta l’imposta TASI. Paga inoltre solo il proprietario. Se, invece, il Comune non ha deciso per l’assimilazione alla prima casa, l’immobile sarà considerato seconda abitazione e si pagherà sia l’IMU che la TASI, sempre ove prevista.
 
 
 
 
DOMANDA del 10/06/2015
Sono un Medico di Medicina Generale addetto al servizio di continuità assistenziale. Purtroppo a seguito di infortunio professionale il mio sostituto d’imposta ASL non eroga più emolumenti a datare dal mese di Dicembre 2014, e sono creditore d’imposta per l’anno 2013. Posso inviare il modello 730/2015 redditi 2014, in maniera “precompilata”, indicando l’opzione del “modello senza sostituto e recuperare quindi il mio credito?
 
RISPOSTA
Egr. Dottore,
per il modello 730/2015 redditi 2014, può tranquillamente provvedere all’inoltro del “precompilato” con l’opzione “modello senza sostituto d’imposta” e recuperare così il credito d’imposta vantato con l’Erario. Dovrà indicare il Suo codice IBAN, antecedentemente all’invio del modello 730 precompilato, nella sezione “Contatti e IBAN”, dopo ovviamente essere entrato nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate attraverso la Password e il codice PIN ricevuti tramite lettera della stessa Agenzia delle Entrate, a seguito di richiesta effettuata sullo stesso sito.
 
 
 
 
DOMANDA del 09/06/2015
Sono un Medico di Medicina Generale. Mia moglie ha subito un intervento chirurgico in regime di intramoenia pagando le spese di degenza in camera. Tali spese possono essere portate in detrazione?
 
RISPOSTA
Egr. Dottore,
in base alla Circolare Ministeriale n. 122 del 01/06/1999, le spese sanitarie relative alle degenze, siano esse collegate o meno ad un intervento chirurgico, costituiscono onere che da' diritto ad una detrazione d'imposta. Si precisa, inoltre, che le differenze di classe, imputabili, ad esempio, alla presenza o meno del bagno in camera, possono essere computate nell'ammontare delle spese che da' diritto alla detrazione, mentre sono sempre da escludere le spese relative a servizi extra come, ad esempio, il telefono, il televisore, ecc.. Pertanto, tali spese, possono essere indicate nel rigo E1 del modello 730 o nel rigo RP1 del modello Unico, ed essere portate in detrazione al 19% dal reddito imponibile.
 
 
 
 
DOMANDA del 24/11/2014
Sono un Medico Anestesista / Rianimatore attualmente Pensionato, dovendo svolgere attività Libero Professionale in un centro di radiologia, ho predisposto l’apertura della Partita Iva in qualità di “Contribuente Minimo”, non superando i limiti imposti dalla normativa vigente. È esatto?
 
RISPOSTA
Egr. Dottore,
condivido a pieno La Sua scelta effettuata in quanto essendo Lei in pensione, ed avendo espletato sinora attività di Medico Anestetista / Rianimatore quale Dipendente, è più che mai perfetta la richiesta effettuata all’Agenzia delle Entrate per l’attribuzione di Partita Iva quale Contribuente Minimo, avendo un imponibile pari ad € 30.000,00 ma attenzione, rapportati a mesi lavorativi dal momento della richiesta, ove, allo stato attuale, non vi è tassazione di imposta né IRPEF, né Addizionale Comunale, né Addizionale Regionale, né IRAP, né IVA, né applicazione di Studio di Settore, ma l’imposta da applicare a tutto il 31/12/2014 è pari solo al 5% del netto, ove le spese vengono portate tutte in deduzione, anche quei costi a fecondità ripetuta, quali beni strumentali e quindi non vi è nessuna quota di ammortamento annua da applicare.
Non vi è applicazione di cumulo con i redditi derivanti dalla Sua pensione né con quelli derivanti da fabbricati, o da altre situazioni contemplate nell’attuale UNICO ma a partire dal 2015 vi sarà una nuova normativa afferente il Contribuente Minimo, che Le anticipo, ma siccome la Legge di Stabilità 2015, allo stato attuale è ancora all’esame dei due rami del Parlamento e delle Commissioni referenti, non possiamo avere certezza quando vi sarà la pubblicazione corretta e diretta sulla Gazzetta Ufficiale, ma si è appreso da indiscrezioni e notizie sia da parte dei giornali economici che da interviste ai vari Ministri che:
  • l’aliquota omnicomprensiva da applicare sarà circa del 15%
  • l’imponibile non sarà più di € 30.000 annui rapportati a mesi o a frazioni di giorni, ma con un massimo di € 15.000,00
  • le spese da portare in deduzione saranno riportate con un coefficiente % in base al codice Ateco, assegnato direttamente dall’Agenzia delle Entrate.
Allo stato attuale si ribadisce, la Sua scelta è stata precisa e perfetta ma dopo la pubblicazione su Gazzetta Ufficiale si dovrà ben focalizzare e riscontrare quanto su descritto.
 
 
 
 
DOMANDA del 13/11/2014
Sono un Medico, iscritto a codesto Ordine Professionale, Specialista Ambulatoriale a tempo pieno, che in questi giorni ha ricevuto una richiesta da parte dell’Agenzia delle Entrate per una differenza di imposta relativa all’anno 2011, per emolumenti arretrati, ma ho già pagato le imposte sia tramite la mia ASL che la differenza nella mia dichiarazione dei redditi. È dovuta questa cifra richiesta?
 
RISPOSTA
In questi giorni stanno pervenendo a diversi Medici sia Dirigenti Medici dipendenti da ASL e Ospedali che Specialisti Ambulatoriali, delle comunicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate –Direzione Centrale – Ufficio Gestione Dichiarazioni – attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno.
Detta comunicazione è relativa all’applicazione economica contrattuale di arretrati del vigente Contratto Nazionale.
Nel corso dell’anno fiscale 2011, sono stati erogati dall’Asl, ove il Medico espleta l’attività professionale, degli arretrati di Convenzione; essendo compensi derivanti dall’applicazione di arretrati, detti importi economici non fanno cumulo fiscale con gli emolumenti erogati mensilmente nell’anno, in questo caso, per l’anno 2011.
Detti compensi subiscono un trattamento fiscale agevolato, ai sensi dell’Articolo 17 comma b, del Testo Unico Imposte sui Redditi – D.P.R. 917/86 e successive variazioni ad oggi.
Quest’articolo stabilisce che la ritardata corresponsione degli arretrati da “ lavoro dipendente”, deriva da motivi oggettivi indipendenti dalla volontà di entrambi le parti, situazione avvalorata sia in dottrina che in giurisprudenza.
In questo caso specifico l’Ente “ASL” / “Presidio Ospedaliero”, ha provveduto ad erogare questi emolumenti applicando un’imposta provvisoria, mentre successivamente, caso concreto attuale, nel momento in cui l’Agenzia delle Entrate ha a disposizione i redditi dei due anni antecedenti, vedasi 2009 e 2010, determina l’aliquota media reddituale da applicare.
A conferma di quanto esposto, si rileva nel prospetto inviato da parte dell’Agenzia delle Entrate alla richiesta, i seguenti dati:
  • gli importi corrisposti;
  • i redditi erogati negli anni 2009 e 2010;
  • il reddito medio e l’aliquota da applicare per la tassazione separata, dal totale dell’imposta dovuta viene sottratto l’acconto dato nell’anno fiscale 2011 e quindi risulta l’importo che il Contribuente Medico dovrà pagare quale saldo dell’imposta dovuta, e lo stesso importo si riscontra nel modello “F24 predeterminato”.
In questo caso, una volta tanto, non vi sono né applicazione di interessi, né sanzioni moratorie.
La cifra richiesta dovrà essere pagata entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dall’Agenzia delle Entrate.
Ai sensi della nuova normativa, per quanto concerne il pagamento dell’imposte tramite le nuove modalità del modello F24, a partire dal 01/10/2014, in questo caso il modello F24 predeterminato dalla stessa Agenzia delle Entrate, può, come sempre, essere pagato sia in Posta che in Banca in maniera cartacea, oppure tramite Homebanking o intermediario delegato.
 
 
 
Visite mediche INPS del 04/11/2014
In tema di fatturazione elettronica, a datare dal 01 Luglio 2014, ai sensi della Legge di Stabilità 2013, L. 228/12 - Articolo 1 comma 325-328 e Circolare n. 18/E/2014 dell’Agenzia delle Entrare, il soggetto che espleta attività professionale nei confronti della Pubblica Amministrazione, deve emettere fattura elettronica, per poter ricevere il compenso, non deve inviare la fattura in formato cartaceo, ma sempre in formato elettronico, adottando una particolare procedura informatica, inviandola all’Ente con firma digitale, e archiviando la stessa utilizzando il sistema di interscambio istituito presso il M.E.F.
Alla luce di quanto su esposto si ritiene di dover dare riscontro al quesito posto dal Dr. Pinco Paolo che espleta attività professionale quale Medico iscritto nelle liste speciali INPS per le visite Medico Legali domiciliari.
Per quanto enunciato si sarebbe dovuta espletare la procedura della “fatturazione elettronica” ma l’Ente INPS ha posto il quesito a mezzo interpello all’Agenzia delle Entrate, che come sempre in maniera chiara ed esaustiva, ha chiarito con l’interpello n. 954-531/2014, che i compensi dovuti da questa categoria di Medici, che espletano attività sanitaria, con cadenza mensilizzata, attraverso fogli di liquidazione emessi dallo stesso Ente, vedasi Articolo 2 Decreto Ministeriale del 31/10/1974 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 298/74, devono adottare sempre la fattura cartacea, in quanto come enunciato e chiarito nell’interpello, è lo stesso Ente che emette il foglio di liquidazione mensile dei corrispettivi spettanti al Sanitario per le visite medico legali domiciliari effettuate.
Quindi in riscontro alla delucidazione resa dall’Agenzia delle Entrate si rende noto che questa categoria di Sanitari, allorquando espleta soltanto attività di visite Medico Legali domiciliari in nome e per contro dell’Ente Pubblico INPS, deve e dovrà continuare ad emettere fattura in formato cartaceo e non in formato elettronico.
 
 
Contribuenti Minimi
Oggi la “Commissione Finanze della Camera” sta valutando, nell’ambito della delega fiscale, un nuovo riscontro, più che mai positivo, per quanto concerne il regime agevolato dei “Minimi”. Visto l’incremento derivante dalla richiesta di attribuzione di P. Iva, per questi contribuenti, si stanno analizzando dei nuovi parametri che potrebbero essere questi e cioè :
  • I ricavi avrebbero un aumento sostanziale sino a € 55.000,00.
  • Eliminazione del limite di permanenza dei cinque anni nel regime agevolato.
  • Permane l’esclusione dell’imposta diretta Irap ed indiretta Iva.
  • Aumento dell’imposta sostitutiva dal 5% al 15% .
  • Resta invariata la non obbligatorietà di registrazione delle scritture contabili.
  • Nessun obbligo, come ora, di presentare gli studi di settore e lo spesometro.
Si resta in attesa di una fase attuativa che possa dare un maggior incremento professionale per i “Giovani Professionisti”.
 
 
Ulteriore riscontro "Pos"
Il Ministro Guidi ha convocato un tavolo tecnico per il giorno 16 luglio alle ore 15,00 afferente le problematiche sul costo e sulle singole transazioni bancarie per il “Pos”, quale mezzo tracciabile per i pagamenti superiori a € 30,00, relativi a Prestazioni Professionali rese. E’ importante riscontrare che alla Riunione parteciperanno anche il Ministro dell’Economia, la Banca d’Italia e il Consorzio Bancomat, per dare maggiore riscontro all’attuale problematica.
 
 
IUC-Tasi/Imu 2014
Scarica il file in allegato IUC-Tasi/Imu 2014
 
 
PARTITA IVA
Domanda
Sono un Medico di Medicina Generale che esercita soltanto attività convenzionata, non espletando nessuna attività privata. È necessario avere e gestire la Partita Iva, con tutti gli adempimenti accessori?
  
Risposta 
Ai sensi della Legge 633/72 e successive modificazioni ad oggi, l'attività Libero Professionale svolta dal "Medico di Medicina Generale" in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, attraverso l'ASL territorialmente competente, necessita della richiesta e della gestione del numero di attribuzione di Partita Iva.
I soli emolumenti ricevuti dall'ASL devono essere sempre fatturati, ma vi è una circolare dell'Agenzia delle Entrate che recita che" il cedolino paga emesso dall'ASL vale come fattura e deve essere soltanto datato e numerato al momento della ricezione dell'accredito mensile"; se non vi sono altre fatture per prestazioni professionali derivanti da "certificazione INPS" allora il Volume d'Affari sarà pari soltanto agli emolumenti erogati dell'ASL, che saranno certificati entro il 28 febbraio dell'anno successivo, ove saranno esporti il volume d'affari, la ritenuta d'acconto applicata pari al 20%, e l'ENPAM a carico del Medico che sarà un onere deducibile in ambito della Dichiarazione dei Redditi afferente quell'anno d'imposta, i quali ai sensi dell'art. 10.18 sono esenti da IVA, mentre invece qualora siano emessi i certificati di cui sopra è necessario emettere parcella con l'applicazione dell'aliquota IVA pari ad oggi del 22%.
Stessa cosa dicasi per i costi che devono essere sempre attinenti all'attività libero professionale in qualità di Medico di Medicina Generale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi degli artt. 53 e 54 del T.U.I.R. – D.P.R. 917/1986 e successive variazioni ad oggi.
 
 
 
PARCELLA
Domanda
Sono un Medico che espleta in regime di Intramoenia allargata attività specialistica c/o un Asl, il pagamento della parcella da parte del paziente, puo' avvenire il giorno dopo? E il pagamento può essere effettuato da me, visto che versa la cifra in contanti direttamente, in quanto non è in grado di farlo con un mezzo tracciabile?
  
Risposta 
Ai sensi del "Decreto Balduzzi", il pagamento della prestazione professionale resa dal Medico, che espleta attività in regime di Intramoenia allargata, deve essere necessariamente effettuato con mezzi tracciabili, e lo stesso pagamento, chiaramente, deve essere contestuale se non antecedente al momento della prestazione professionale resa. Mentre invece per il secondo quesito, il pagamento deve essere sempre reso da colui il quale riceve la prestazione professionale.
 
 
 
BONUS DETRAZIONE ARREDI
Domanda
Sono un Medico iscritto ad un Corso di Specializzazione in Medicina Interna, posso usufruire del bonus sulla detrazione del 50% per l’acquisto di arredi per la nuova abitazione?
  
Risposta 
Per quanto attiene al quesito da Lei formulato afferente la detrazione dei beni mobili, Le faccio presente, come già chiarito sul Bollettino dell’Ordine dei Medici n.1/2014 anno 84, che per poter usufruire del bonus, come previsto dalla Legge di Stabilità 2014, bisogna, purtroppo, prima di tutto effettuare una ristrutturazione dell’immobile, con richiesta di autorizzazione da effettuare al Comune ove esiste l’immobile, sino al 31 dicembre 2014, e soltanto successivamente si potrà avere un bonus per l’acquisto di beni mobili nella misura massima di € 10.000,00 al 50%. Tutto ciò può essere abbinato soltanto se vi è una ristrutturazione edile, la quale deve iniziare, chiaramente, prima dell’acquisto dei beni mobili, a pure semplificazione rientrano nei beni: letto, materassi, armadio, comodini, cassettiere, libreria, scrivania, sedie, divani, poltrone, credenze; ovviamente non rientrano invece, le porte, la pavimentazione; essi devono essere nuovi; in particolare, per quanto concerne all’acquisto dei grandi elettrodomestici (frigorifero, congelatore, lavatrice, asciugatrice, lavastoviglie, piano di cottura, stufe elettriche, forno a microonde, radiatori elettrici, ventilatori, condizionatori), essi dovranno essere di classe energetica A+ e chiaramente il pagamento di entrambi dovrà sempre avvenire attraverso carte di credito o bonifico, o altra forma di pagamento tracciabile.
 
 
 
COMUNICAZIONE DATI IVA 2013
Domanda
Sono un Medico di Medicina Generale, convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, rilascio parcelle per l’accredito del famoso cedolino ASL, esenti da Iva ex art.10.18 DPR 633/72, ma sporadicamente emetto anche parcelle con Iva per prestazioni di Certificati di Invalidità. - Devo ottemperare alla Comunicazione Dati Iva 2013? - Qual è la scadenza? - Posso presentarla direttamente io?
  
Risposta 
Per quanto concerne il primo quesito, la Comunicazione Annuale Dati Iva, introdotta con il DPR 322/1998, il Professionista è esonerato dall’invio, anche per l’anno 2013, qualora emetta parcelle con importo totale annuo non superiore ad € 25.000, ma per la sua casistica, avendo emesso nell’anno 2013 parcelle con Iva, anche in maniera sporadica, e il suo status fiscale di Medico di Medicina Generale, per quanto attiene agli introiti ricevuti dall’ASL, supera direttamente la cifra di € 25.000 deve ottemperare all’inoltre della Comunicazione Dati Iva Redditi 2013. Per la seconda domanda, la scadenza è fissata al 28 febbraio 2014, per la Comunicazione Dati Iva in oggetto, ma trattandosi di una mera comunicazione, i dati definitivi saranno riscontrati, dall’Agenzia delle Entrate, solo nella Dichiarazione Iva 2013, che sarà resa nell’ambito del modello Unico 2014 Redditi 2013, ma attenzione, l’omessa Comunicazione Dati Iva è punita con una sanzione economica che va da € 258,00 a € 2.065,00. Per l’ultima domanda, la Comunicazione Dati Iva va inoltrata solo in via telematica, e l’inoltro può essere effettuato direttamente dal contribuente utilizzando il servizio telematico Entratel/FiscOn Line, o attraverso un intermediario abilitato.
 
 
DELUCIDAZIONI POS

Sono pervenuti vari riscontri afferenti l’entrata in vigore del “POS”, si ritiene opportuno dare delle delucidazioni in merito.

Dal 1 gennaio 2014 tutti i Professionisti devono accettare nei propri studi professionali il pagamento della parcella/prestazione attraverso il famoso “POS”, il 27 gennaio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21/14 il D.M. del 24/01/2014 che dà piena operatività a questa forma di pagamento con mezzo tracciabile.

Come ben si conosce, dal 29/12/2007 è stato eliminato l’uso del contane per importi pari o superiori a € 5.000,00, sino al 06/12/2011 e a tutt’oggi il limite del contante è sceso a € 1.000,00; ci si dovrà dotare dell’apparecchio elettronico, già in essere presso esercizi commerciali.

Per tenere a vista le ultime scadenze scaturenti dall’applicazione del “POS” su citato si avrà:

 

·         Dal 28/03/2014 per parcelle superiori a € 30,00 ci dovrà essere la transazioni finanziaria a mezzo “POS”;

 

·        Dal 27/06/2014 si avrà un Decreto che darà note esplicative sia per i soggetti e per gli importi ai quali ci si dovrà attenere;

 

·         Sino al 30/06/2014 il “POS” sarà reso necessario per Professionisti con fatturato oltre i € 200.000,00.

 

È chiaro che bisognerà premunirsi, in tempo utile, per avere in studio il famoso “POS”, il quale avrà ovviamente un costo di gestione mensile ed una commissione singola per ogni transazione eseguita. Ma è altrettanto vero che la normativa attuale non prevede alcuna sanzione qualora il Professionista non ottemperi ad installare il “POS” nel proprio studio professionale.

Ma corre spontanea una domanda: se i pagamenti per le prestazioni professionali sono resi attraverso bonifici, è lo stesso necessario il POS?

Si è lanciata una pietra nel grande stagno fiscale, per ora, si resta in attesa del Decreto entro il 28/03/2014 che sarà sicuramente di maggior riscontro per i punti ad oggi ancora oscuri.

 

 

CHIARIMENTI PER PARCELLA DA EMETTERE

 

Domanda
Sono un medico, iscritto a codesto Ordine Professionale, la marca da bollo , pari a euro 2,00, deve essere esposta  sempre nella parcella e qualora una struttura sanitaria, bonifica la cifra netta ,afferente la prestazione professionale resa, come  ricavo il valore lordo da esporre? 
  
Risposta 
A datare dal 24 /06/2013, il valore della marca da bollo da apporre sulla parcella deve essere pari a  euro 2,00, qualora la cifra lorda è superiore  a euro  77,47, detta marca non dovrà più essere annullata, in quanto  viene fornita dai tabaccai già con data. 
Per quanto attiene  al calcolo matematico, qualora si dispone solo della cifra netta , quest’ultima dovrà essere divisa per ottanta , calcolo  sottocento è così si avrà il valore lordo da esporre in parcella al quale sarà dedotto il famoso 20% ,quale ritenuta d’acconto. 
 
 
ADEMPIMENTI FISCALI
Domanda
Sono Medico, iscritto a codesto Ordine Professionale, sono obbligato ad effettuare l’adempimento fiscale del 21 novembre 2013 - Spesometro redditi 2012?
 
Risposta
Si riscontra che il Professionista Medico a prescindere dal valore unitario delle fatture/parcelle emesse nell’anno 2012, sia che siano emesse in regime di esenzione IVA ai sensi dell’articolo 10.18 comma 1 DPR 633/72 o con Iva al 21% per alcune prestazioni sanitarie (vedasi certificazione medico legale/partecipazione a convegni quale docente), devono essere inserite nello “Spesometro relativo all’anno 2012”.
Il termine ultimo per l’invio telematico è stato fissato per il 12 c.m. per i contribuenti mensili, mentre per la maggior parte, cioè per quelli trimestrali, il termine è per il 21 c.m., ma già si prevede uno slittamento del termine.
 

 

Domanda
Sono un Medico in pensione che effettua visite emettendo ai pazienti ricevute di lavoro autonomo occasionali, sono obbligato a comunicare tali prestazioni al “Sistema Tessera Sanitaria”? Come posso fare?
 
Risposta
Egregio Dottore, in merito alla Sua richiesta Le faccio presente che, a partire dalle spese relative al 2018, gli iscritti all’albo dei medici non titolari di partita IVA perché svolgono prestazioni occasionali devono inviare le stesse al Sistema Tessera Sanitaria.
Questi ultimi accedono al sito https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/ con le proprie credenziali e, nella funzione on line di Gestione spese sanitarie/Gestione Partita iva, si configurano come soggetti senza partita IVA.
Il Sistema TS genera un codice di undici caratteri numerici che il medico potrà utilizzare in luogo della partita IVA quando invia le prestazioni occasionali.
 
Domanda
Sono un medico Specialista e vorrei chiederle alcune delucidazioni in merito al regime fiscale.
Usufruisco del regime forfettario poiché nel corso del 2019 ho fatturato meno di 65000€. Nel corso di quest’anno ho svolto alcune sostituzioni di “specialistica ambulatoriale” specificando di essere nel regime forfettario, pertanto nel cedolino dell Asl dalle somme percepite mi è stata sottratta solo la ritenuta enpam.
Mi chiedevo se le somme ricevute per questa attività (circa 10.000€) rientrano nel limite dei 65000€ e quindi sono sottoposte ad una tassazione del 15% oppure hanno una tassazione separata e fanno cumulo a parte per cui avrei potuto fatturare 65.000 come lavoratore autonomo più 10.000 come lavoratore equiparato dipendente?
Inoltre mi chiedevo se tali somme vadano escluse dai compensi da comunicare all’ENPAM per la quota B in quanto già ritenuta dall’asl tale percentuale.
 
Risposta
Alla luce della normativa vigente e della Legge Finanziaria 2020 – Legge 169/2019, nel suo caso è confermato per l’anno 2020 il Regime Forfettario.
Per quanto afferisce alle sostituzioni di Specialistica Ambulatoriale, queste sono a tutti gli effetti da inserire nel totale dei compensi totali di € 65.000,00, l’ASL non Le ha calcolato la ritenuta d’acconto come Lei specifica e la tassazione per tutti i compensi da Lei percepiti nell’anno 2019, dedotto il 22% quali spese forfettarie, è pari al 15%.
Tali compensi percepiti direttamente dall’ASL, non vanno inseriti nella Dichiarazione annuale da inviare all’ENPAM – modello D, e quindi non rientrano nella base imponibile per la quota B.