Sono un Medico di Medicina Generale addetto al servizio di continuità assistenziale. Purtroppo a seguito di infortunio professionale il mio sostituto d’imposta ASL non eroga più emolumenti a datare dal mese di Dicembre 2014, e sono creditore d’imposta per l’anno 2013. Posso inviare il modello 730/2015 redditi 2014, in maniera “precompilata”, indicando l’opzione del “modello senza sostituto e recuperare quindi il mio credito?
Egr. Dottore,
per il modello 730/2015 redditi 2014, può tranquillamente provvedere all’inoltro del “precompilato” con l’opzione “modello senza sostituto d’imposta” e recuperare così il credito d’imposta vantato con l’Erario. Dovrà indicare il Suo codice IBAN, antecedentemente all’invio del modello 730 precompilato, nella sezione “Contatti e IBAN”, dopo ovviamente essere entrato nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate attraverso la Password e il codice PIN ricevuti tramite lettera della stessa Agenzia delle Entrate, a seguito di richiesta effettuata sullo stesso sito.
Sono un Medico di Medicina Generale. Mia moglie ha subito un intervento chirurgico in regime di intramoenia pagando le spese di degenza in camera. Tali spese possono essere portate in detrazione?
RISPOSTA
Egr. Dottore,
in base alla Circolare Ministeriale n. 122 del 01/06/1999, le spese sanitarie relative alle degenze, siano esse collegate o meno ad un intervento chirurgico, costituiscono onere che da' diritto ad una detrazione d'imposta. Si precisa, inoltre, che le differenze di classe, imputabili, ad esempio, alla presenza o meno del bagno in camera, possono essere computate nell'ammontare delle spese che da' diritto alla detrazione, mentre sono sempre da escludere le spese relative a servizi extra come, ad esempio, il telefono, il televisore, ecc.. Pertanto, tali spese, possono essere indicate nel rigo E1 del modello 730 o nel rigo RP1 del modello Unico, ed essere portate in detrazione al 19% dal reddito imponibile.
DOMANDA del 24/11/2014
Sono un Medico Anestesista / Rianimatore attualmente Pensionato, dovendo svolgere attività Libero Professionale in un centro di radiologia, ho predisposto l’apertura della Partita Iva in qualità di “Contribuente Minimo”, non superando i limiti imposti dalla normativa vigente. È esatto?
RISPOSTA
Egr. Dottore,
condivido a pieno La Sua scelta effettuata in quanto essendo Lei in pensione, ed avendo espletato sinora attività di Medico Anestetista / Rianimatore quale Dipendente, è più che mai perfetta la richiesta effettuata all’Agenzia delle Entrate per l’attribuzione di Partita Iva quale Contribuente Minimo, avendo un imponibile pari ad € 30.000,00 ma attenzione, rapportati a mesi lavorativi dal momento della richiesta, ove, allo stato attuale, non vi è tassazione di imposta né IRPEF, né Addizionale Comunale, né Addizionale Regionale, né IRAP, né IVA, né applicazione di Studio di Settore, ma l’imposta da applicare a tutto il 31/12/2014 è pari solo al 5% del netto, ove le spese vengono portate tutte in deduzione, anche quei costi a fecondità ripetuta, quali beni strumentali e quindi non vi è nessuna quota di ammortamento annua da applicare.
Non vi è applicazione di cumulo con i redditi derivanti dalla Sua pensione né con quelli derivanti da fabbricati, o da altre situazioni contemplate nell’attuale UNICO ma a partire dal 2015 vi sarà una nuova normativa afferente il Contribuente Minimo, che Le anticipo, ma siccome la Legge di Stabilità 2015, allo stato attuale è ancora all’esame dei due rami del Parlamento e delle Commissioni referenti, non possiamo avere certezza quando vi sarà la pubblicazione corretta e diretta sulla Gazzetta Ufficiale, ma si è appreso da indiscrezioni e notizie sia da parte dei giornali economici che da interviste ai vari Ministri che:
- l’aliquota omnicomprensiva da applicare sarà circa del 15%
- l’imponibile non sarà più di € 30.000 annui rapportati a mesi o a frazioni di giorni, ma con un massimo di € 15.000,00
- le spese da portare in deduzione saranno riportate con un coefficiente % in base al codice Ateco, assegnato direttamente dall’Agenzia delle Entrate.
Allo stato attuale si ribadisce, la Sua scelta è stata precisa e perfetta ma dopo la pubblicazione su Gazzetta Ufficiale si dovrà ben focalizzare e riscontrare quanto su descritto.
DOMANDA del 13/11/2014
Sono un Medico, iscritto a codesto Ordine Professionale, Specialista Ambulatoriale a tempo pieno, che in questi giorni ha ricevuto una richiesta da parte dell’Agenzia delle Entrate per una differenza di imposta relativa all’anno 2011, per emolumenti arretrati, ma ho già pagato le imposte sia tramite la mia ASL che la differenza nella mia dichiarazione dei redditi. È dovuta questa cifra richiesta?
RISPOSTA
In questi giorni stanno pervenendo a diversi Medici sia Dirigenti Medici dipendenti da ASL e Ospedali che Specialisti Ambulatoriali, delle comunicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate –Direzione Centrale – Ufficio Gestione Dichiarazioni – attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno.
Detta comunicazione è relativa all’applicazione economica contrattuale di arretrati del vigente Contratto Nazionale.
Nel corso dell’anno fiscale 2011, sono stati erogati dall’Asl, ove il Medico espleta l’attività professionale, degli arretrati di Convenzione; essendo compensi derivanti dall’applicazione di arretrati, detti importi economici non fanno cumulo fiscale con gli emolumenti erogati mensilmente nell’anno, in questo caso, per l’anno 2011.
Detti compensi subiscono un trattamento fiscale agevolato, ai sensi dell’Articolo 17 comma b, del Testo Unico Imposte sui Redditi – D.P.R. 917/86 e successive variazioni ad oggi.
Quest’articolo stabilisce che la ritardata corresponsione degli arretrati da “ lavoro dipendente”, deriva da motivi oggettivi indipendenti dalla volontà di entrambi le parti, situazione avvalorata sia in dottrina che in giurisprudenza.
In questo caso specifico l’Ente “ASL” / “Presidio Ospedaliero”, ha provveduto ad erogare questi emolumenti applicando un’imposta provvisoria, mentre successivamente, caso concreto attuale, nel momento in cui l’Agenzia delle Entrate ha a disposizione i redditi dei due anni antecedenti, vedasi 2009 e 2010, determina l’aliquota media reddituale da applicare.
A conferma di quanto esposto, si rileva nel prospetto inviato da parte dell’Agenzia delle Entrate alla richiesta, i seguenti dati:
- gli importi corrisposti;
- i redditi erogati negli anni 2009 e 2010;
- il reddito medio e l’aliquota da applicare per la tassazione separata, dal totale dell’imposta dovuta viene sottratto l’acconto dato nell’anno fiscale 2011 e quindi risulta l’importo che il Contribuente Medico dovrà pagare quale saldo dell’imposta dovuta, e lo stesso importo si riscontra nel modello “F24 predeterminato”.
In questo caso, una volta tanto, non vi sono né applicazione di interessi, né sanzioni moratorie.
La cifra richiesta dovrà essere pagata entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dall’Agenzia delle Entrate.
Ai sensi della nuova normativa, per quanto concerne il pagamento dell’imposte tramite le nuove modalità del modello F24, a partire dal 01/10/2014, in questo caso il modello F24 predeterminato dalla stessa Agenzia delle Entrate, può, come sempre, essere pagato sia in Posta che in Banca in maniera cartacea, oppure tramite Homebanking o intermediario delegato.
Visite mediche INPS del 04/11/2014
In tema di fatturazione elettronica, a datare dal 01 Luglio 2014, ai sensi della Legge di Stabilità 2013, L. 228/12 - Articolo 1 comma 325-328 e Circolare n. 18/E/2014 dell’Agenzia delle Entrare, il soggetto che espleta attività professionale nei confronti della Pubblica Amministrazione, deve emettere fattura elettronica, per poter ricevere il compenso, non deve inviare la fattura in formato cartaceo, ma sempre in formato elettronico, adottando una particolare procedura informatica, inviandola all’Ente con firma digitale, e archiviando la stessa utilizzando il sistema di interscambio istituito presso il M.E.F.
Alla luce di quanto su esposto si ritiene di dover dare riscontro al quesito posto dal Dr. Pinco Paolo che espleta attività professionale quale Medico iscritto nelle liste speciali INPS per le visite Medico Legali domiciliari.
Per quanto enunciato si sarebbe dovuta espletare la procedura della “fatturazione elettronica” ma l’Ente INPS ha posto il quesito a mezzo interpello all’Agenzia delle Entrate, che come sempre in maniera chiara ed esaustiva, ha chiarito con l’interpello n. 954-531/2014, che i compensi dovuti da questa categoria di Medici, che espletano attività sanitaria, con cadenza mensilizzata, attraverso fogli di liquidazione emessi dallo stesso Ente, vedasi Articolo 2 Decreto Ministeriale del 31/10/1974 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 298/74, devono adottare sempre la fattura cartacea, in quanto come enunciato e chiarito nell’interpello, è lo stesso Ente che emette il foglio di liquidazione mensile dei corrispettivi spettanti al Sanitario per le visite medico legali domiciliari effettuate.
Quindi in riscontro alla delucidazione resa dall’Agenzia delle Entrate si rende noto che questa categoria di Sanitari, allorquando espleta soltanto attività di visite Medico Legali domiciliari in nome e per contro dell’Ente Pubblico INPS, deve e dovrà continuare ad emettere fattura in formato cartaceo e non in formato elettronico.
Contribuenti Minimi
Oggi la “Commissione Finanze della Camera” sta valutando, nell’ambito della delega fiscale, un nuovo riscontro, più che mai positivo, per quanto concerne il regime agevolato dei “Minimi”. Visto l’incremento derivante dalla richiesta di attribuzione di P. Iva, per questi contribuenti, si stanno analizzando dei nuovi parametri che potrebbero essere questi e cioè :
- I ricavi avrebbero un aumento sostanziale sino a € 55.000,00.
- Eliminazione del limite di permanenza dei cinque anni nel regime agevolato.
- Permane l’esclusione dell’imposta diretta Irap ed indiretta Iva.
- Aumento dell’imposta sostitutiva dal 5% al 15% .
- Resta invariata la non obbligatorietà di registrazione delle scritture contabili.
- Nessun obbligo, come ora, di presentare gli studi di settore e lo spesometro.
Si resta in attesa di una fase attuativa che possa dare un maggior incremento professionale per i “Giovani Professionisti”.
Ulteriore riscontro "Pos"
Il Ministro Guidi ha convocato un tavolo tecnico per il giorno 16 luglio alle ore 15,00 afferente le problematiche sul costo e sulle singole transazioni bancarie per il “Pos”, quale mezzo tracciabile per i pagamenti superiori a € 30,00, relativi a Prestazioni Professionali rese. E’ importante riscontrare che alla Riunione parteciperanno anche il Ministro dell’Economia, la Banca d’Italia e il Consorzio Bancomat, per dare maggiore riscontro all’attuale problematica.
IUC-Tasi/Imu 2014
PARTITA IVA
Domanda
Sono un Medico di Medicina Generale che esercita soltanto attività convenzionata, non espletando nessuna attività privata. È necessario avere e gestire la Partita Iva, con tutti gli adempimenti accessori?
Risposta
Ai sensi della Legge 633/72 e successive modificazioni ad oggi, l'attività Libero Professionale svolta dal "Medico di Medicina Generale" in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, attraverso l'ASL territorialmente competente, necessita della richiesta e della gestione del numero di attribuzione di Partita Iva.
I soli emolumenti ricevuti dall'ASL devono essere sempre fatturati, ma vi è una circolare dell'Agenzia delle Entrate che recita che" il cedolino paga emesso dall'ASL vale come fattura e deve essere soltanto datato e numerato al momento della ricezione dell'accredito mensile"; se non vi sono altre fatture per prestazioni professionali derivanti da "certificazione INPS" allora il Volume d'Affari sarà pari soltanto agli emolumenti erogati dell'ASL, che saranno certificati entro il 28 febbraio dell'anno successivo, ove saranno esporti il volume d'affari, la ritenuta d'acconto applicata pari al 20%, e l'ENPAM a carico del Medico che sarà un onere deducibile in ambito della Dichiarazione dei Redditi afferente quell'anno d'imposta, i quali ai sensi dell'art. 10.18 sono esenti da IVA, mentre invece qualora siano emessi i certificati di cui sopra è necessario emettere parcella con l'applicazione dell'aliquota IVA pari ad oggi del 22%.
Stessa cosa dicasi per i costi che devono essere sempre attinenti all'attività libero professionale in qualità di Medico di Medicina Generale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi degli artt. 53 e 54 del T.U.I.R. – D.P.R. 917/1986 e successive variazioni ad oggi.
PARCELLA
Domanda
Sono un Medico che espleta in regime di Intramoenia allargata attività specialistica c/o un Asl, il pagamento della parcella da parte del paziente, puo' avvenire il giorno dopo? E il pagamento può essere effettuato da me, visto che versa la cifra in contanti direttamente, in quanto non è in grado di farlo con un mezzo tracciabile?
Risposta
Ai sensi del "Decreto Balduzzi", il pagamento della prestazione professionale resa dal Medico, che espleta attività in regime di Intramoenia allargata, deve essere necessariamente effettuato con mezzi tracciabili, e lo stesso pagamento, chiaramente, deve essere contestuale se non antecedente al momento della prestazione professionale resa. Mentre invece per il secondo quesito, il pagamento deve essere sempre reso da colui il quale riceve la prestazione professionale.
BONUS DETRAZIONE ARREDI
Domanda
Sono un Medico iscritto ad un Corso di Specializzazione in Medicina Interna, posso usufruire del bonus sulla detrazione del 50% per l’acquisto di arredi per la nuova abitazione?
Risposta
Per quanto attiene al quesito da Lei formulato afferente la detrazione dei beni mobili, Le faccio presente, come già chiarito sul Bollettino dell’Ordine dei Medici n.1/2014 anno 84, che per poter usufruire del bonus, come previsto dalla Legge di Stabilità 2014, bisogna, purtroppo, prima di tutto effettuare una ristrutturazione dell’immobile, con richiesta di autorizzazione da effettuare al Comune ove esiste l’immobile, sino al 31 dicembre 2014, e soltanto successivamente si potrà avere un bonus per l’acquisto di beni mobili nella misura massima di € 10.000,00 al 50%. Tutto ciò può essere abbinato soltanto se vi è una ristrutturazione edile, la quale deve iniziare, chiaramente, prima dell’acquisto dei beni mobili, a pure semplificazione rientrano nei beni: letto, materassi, armadio, comodini, cassettiere, libreria, scrivania, sedie, divani, poltrone, credenze; ovviamente non rientrano invece, le porte, la pavimentazione; essi devono essere nuovi; in particolare, per quanto concerne all’acquisto dei grandi elettrodomestici (frigorifero, congelatore, lavatrice, asciugatrice, lavastoviglie, piano di cottura, stufe elettriche, forno a microonde, radiatori elettrici, ventilatori, condizionatori), essi dovranno essere di classe energetica A+ e chiaramente il pagamento di entrambi dovrà sempre avvenire attraverso carte di credito o bonifico, o altra forma di pagamento tracciabile.
COMUNICAZIONE DATI IVA 2013
Domanda
Sono un Medico di Medicina Generale, convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, rilascio parcelle per l’accredito del famoso cedolino ASL, esenti da Iva ex art.10.18 DPR 633/72, ma sporadicamente emetto anche parcelle con Iva per prestazioni di Certificati di Invalidità. - Devo ottemperare alla Comunicazione Dati Iva 2013? - Qual è la scadenza? - Posso presentarla direttamente io?
Risposta
Per quanto concerne il primo quesito, la Comunicazione Annuale Dati Iva, introdotta con il DPR 322/1998, il Professionista è esonerato dall’invio, anche per l’anno 2013, qualora emetta parcelle con importo totale annuo non superiore ad € 25.000, ma per la sua casistica, avendo emesso nell’anno 2013 parcelle con Iva, anche in maniera sporadica, e il suo status fiscale di Medico di Medicina Generale, per quanto attiene agli introiti ricevuti dall’ASL, supera direttamente la cifra di € 25.000 deve ottemperare all’inoltre della Comunicazione Dati Iva Redditi 2013. Per la seconda domanda, la scadenza è fissata al 28 febbraio 2014, per la Comunicazione Dati Iva in oggetto, ma trattandosi di una mera comunicazione, i dati definitivi saranno riscontrati, dall’Agenzia delle Entrate, solo nella Dichiarazione Iva 2013, che sarà resa nell’ambito del modello Unico 2014 Redditi 2013, ma attenzione, l’omessa Comunicazione Dati Iva è punita con una sanzione economica che va da € 258,00 a € 2.065,00. Per l’ultima domanda, la Comunicazione Dati Iva va inoltrata solo in via telematica, e l’inoltro può essere effettuato direttamente dal contribuente utilizzando il servizio telematico Entratel/FiscOn Line, o attraverso un intermediario abilitato.
DELUCIDAZIONI POS
Sono pervenuti vari riscontri afferenti l’entrata in vigore del “POS”, si ritiene opportuno dare delle delucidazioni in merito.
Dal 1 gennaio 2014 tutti i Professionisti devono accettare nei propri studi professionali il pagamento della parcella/prestazione attraverso il famoso “POS”, il 27 gennaio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21/14 il D.M. del 24/01/2014 che dà piena operatività a questa forma di pagamento con mezzo tracciabile.
Come ben si conosce, dal 29/12/2007 è stato eliminato l’uso del contane per importi pari o superiori a € 5.000,00, sino al 06/12/2011 e a tutt’oggi il limite del contante è sceso a € 1.000,00; ci si dovrà dotare dell’apparecchio elettronico, già in essere presso esercizi commerciali.
Per tenere a vista le ultime scadenze scaturenti dall’applicazione del “POS” su citato si avrà:
· Dal 28/03/2014 per parcelle superiori a € 30,00 ci dovrà essere la transazioni finanziaria a mezzo “POS”;
· Dal 27/06/2014 si avrà un Decreto che darà note esplicative sia per i soggetti e per gli importi ai quali ci si dovrà attenere;
· Sino al 30/06/2014 il “POS” sarà reso necessario per Professionisti con fatturato oltre i € 200.000,00.
È chiaro che bisognerà premunirsi, in tempo utile, per avere in studio il famoso “POS”, il quale avrà ovviamente un costo di gestione mensile ed una commissione singola per ogni transazione eseguita. Ma è altrettanto vero che la normativa attuale non prevede alcuna sanzione qualora il Professionista non ottemperi ad installare il “POS” nel proprio studio professionale.
Ma corre spontanea una domanda: se i pagamenti per le prestazioni professionali sono resi attraverso bonifici, è lo stesso necessario il POS?
Si è lanciata una pietra nel grande stagno fiscale, per ora, si resta in attesa del Decreto entro il 28/03/2014 che sarà sicuramente di maggior riscontro per i punti ad oggi ancora oscuri.
CHIARIMENTI PER PARCELLA DA EMETTERE
Domanda
Sono un medico, iscritto a codesto Ordine Professionale, la marca da bollo , pari a euro 2,00, deve essere esposta sempre nella parcella e qualora una struttura sanitaria, bonifica la cifra netta ,afferente la prestazione professionale resa, come ricavo il valore lordo da esporre?
Risposta
A datare dal 24 /06/2013, il valore della marca da bollo da apporre sulla parcella deve essere pari a euro 2,00, qualora la cifra lorda è superiore a euro 77,47, detta marca non dovrà più essere annullata, in quanto viene fornita dai tabaccai già con data.
Per quanto attiene al calcolo matematico, qualora si dispone solo della cifra netta , quest’ultima dovrà essere divisa per ottanta , calcolo sottocento è così si avrà il valore lordo da esporre in parcella al quale sarà dedotto il famoso 20% ,quale ritenuta d’acconto.
ADEMPIMENTI FISCALI
Domanda
Sono Medico, iscritto a codesto Ordine Professionale, sono obbligato ad effettuare l’adempimento fiscale del 21 novembre 2013 - Spesometro redditi 2012?
Risposta
Si riscontra che il Professionista Medico a prescindere dal valore unitario delle fatture/parcelle emesse nell’anno 2012, sia che siano emesse in regime di esenzione IVA ai sensi dell’articolo 10.18 comma 1 DPR 633/72 o con Iva al 21% per alcune prestazioni sanitarie (vedasi certificazione medico legale/partecipazione a convegni quale docente), devono essere inserite nello “Spesometro relativo all’anno 2012”.
Il termine ultimo per l’invio telematico è stato fissato per il 12 c.m. per i contribuenti mensili, mentre per la maggior parte, cioè per quelli trimestrali, il termine è per il 21 c.m., ma già si prevede uno slittamento del termine.
Domanda
Sono un Medico in pensione che effettua visite emettendo ai pazienti ricevute di lavoro autonomo occasionali, sono obbligato a comunicare tali prestazioni al “Sistema Tessera Sanitaria”? Come posso fare?
Risposta
Egregio Dottore, in merito alla Sua richiesta Le faccio presente che, a partire dalle spese relative al 2018, gli iscritti all’albo dei medici non titolari di partita IVA perché svolgono prestazioni occasionali devono inviare le stesse al Sistema Tessera Sanitaria.
Questi ultimi accedono al sito
https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/ con le proprie credenziali e, nella funzione on line di Gestione spese sanitarie/Gestione Partita iva, si configurano come soggetti senza partita IVA.
Il Sistema TS genera un codice di undici caratteri numerici che il medico potrà utilizzare in luogo della partita IVA quando invia le prestazioni occasionali.
Domanda
Sono un medico Specialista e vorrei chiederle alcune delucidazioni in merito al regime fiscale.
Usufruisco del regime forfettario poiché nel corso del 2019 ho fatturato meno di 65000€. Nel corso di quest’anno ho svolto alcune sostituzioni di “specialistica ambulatoriale” specificando di essere nel regime forfettario, pertanto nel cedolino dell Asl dalle somme percepite mi è stata sottratta solo la ritenuta enpam.
Mi chiedevo se le somme ricevute per questa attività (circa 10.000€) rientrano nel limite dei 65000€ e quindi sono sottoposte ad una tassazione del 15% oppure hanno una tassazione separata e fanno cumulo a parte per cui avrei potuto fatturare 65.000 come lavoratore autonomo più 10.000 come lavoratore equiparato dipendente?
Inoltre mi chiedevo se tali somme vadano escluse dai compensi da comunicare all’ENPAM per la quota B in quanto già ritenuta dall’asl tale percentuale.
Risposta
Alla luce della normativa vigente e della Legge Finanziaria 2020 – Legge 169/2019, nel suo caso è confermato per l’anno 2020 il Regime Forfettario.
Per quanto afferisce alle sostituzioni di Specialistica Ambulatoriale, queste sono a tutti gli effetti da inserire nel totale dei compensi totali di € 65.000,00, l’ASL non Le ha calcolato la ritenuta d’acconto come Lei specifica e la tassazione per tutti i compensi da Lei percepiti nell’anno 2019, dedotto il 22% quali spese forfettarie, è pari al 15%.
Tali compensi percepiti direttamente dall’ASL, non vanno inseriti nella Dichiarazione annuale da inviare all’ENPAM – modello D, e quindi non rientrano nella base imponibile per la quota B.