Pubblicità sanitaria – sono state abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che vietavano, anche parzialmente, la pubblicità informativa di titoli, specializzazioni professionali (cosa questa regolamentata in campo sanitario dalla Legge n. 175/92 e dal D.M. n. 657/94), ed è stata introdotta la possibilità di pubblicizzare le caratteristiche del servizio offerto nonché il prezzo ed i costi complessivi delle prestazioni, secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall’Ordine.
E’ evidente però che l’abrogazione delle disposizioni di divieto non è presupposto in sé sufficiente per consentire qualsiasi contenuto e forma dei messaggi pubblicitari. Ovvero l’abolizione dei divieti non rende automaticamente possibili tutte le fattispecie non regolamentate, per le quali si rende necessaria una specifica disciplina e ciò anche alla luce del ruolo di vigilanza previsto in capo agli Ordini professionali sulla veridicità e trasparenza del messaggio di pubblicità informativa. Per la prima volta gli Ordini si interesseranno di problematiche finora del tutto escluse, quali la caratteristiche del servizio offerto, del prezzo e dei costi complessivi delle prestazioni. Con le previsioni della deontologia potranno perseguirsi i contenuti e gli strumenti pubblicitari che non risulteranno caratterizzati da verità e trasparenza.
Risultando quindi necessario ed indispensabile integrare con una normativa speciale le fattispecie non regolamentate, nel frattempo si forniscono le seguenti indicazioni operative:
- le domande per il rilascio del nulla osta a pubblicità sanitaria articolata secondo le previdenti norme, continueranno ad essere presentate all’Ordine professionale e saranno evase anche nel rispetto delle previsioni della normativa attualmente in vigore;
- le domande per il rilascio del nulla osta per fattispecie di pubblicità diverse, e cioè non contemplate dalla previdente normativa, dovranno attendere, ai fini autorizzativi, l’adozione di opportune previsioni regolamentari e misure di garanzia delle qualità delle prestazioni professionali;
- i provvedimenti disciplinari relativi a violazioni della normativa vigente fino alla abrogazione sostanziale operata dal Decreto Legge n. 223/06 dovranno essere valutati tenendo conto dell’incidenza sostanziale che assumono sui profili tutelati dalla regola deontologica.
Tariffari – Per quanto riguarda i tariffari è bene evidenziare che mentre il Decreto Bersani nella sua originale stesura vietava la “fissazione” delle tariffe, con conseguente illegittimità delle norme deontologiche che ne prevedevano l’inderogabilità, a seguito delle modifiche apportare al testo in sede di conversione, l’art. 2, comma 1, lettera a), vieta le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono “l’obbligatorietà” di tariffe fisse o minime.
Non è quindi vietato fissare tariffe con valore di riferimento, ma è vietato imporle come un obbligo da rispettare, ovvero fare “cartello”. Tanto è vero che le tariffe professionali saranno utilizzabili dal giudice quando sarà chiamato a dirimere ipotesi di contenzioso con la clientela o quando dovrà procedere alla liquidazione giudiziale delle spese di giudizio e dei compensi professionali.
Il Decreto Bersani salva anche le eventuali tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli utenti e le ammette come criterio di riferimento per la determinazione dei compensi per attività professionali nelle procedure ad evidenza pubblica.
Ne consegue che i tariffari provinciali non sono né decaduti né fuorilegge. In contrasto con la legge è perseguire un iscritto per il fatto di non esservi attenuto. Tutto quanto sopra ci convince che le tariffe potranno continuare ad esistere per il loro valore parametrale e riteniamo indispensabile, e non posticipabile, la definizione di un Tariffario Nazionale di riferimento.
Si osserva che l’abolizione delle tariffe minime, dovendosi conciliare con il compito affidato agli Ordini di vigilare sul rispetto della veridicità e trasparenza della pubblicità informativa da un lato, e con la possibilità di adottare norme deontologiche volte a definire misure a garanzia della qualità delle prestazioni professionali dall’altro, potrà e dovrà rappresentare una opportunità per gli Ordini, chiamati ad esprimersi per garantire la qualità delle prestazione rese dai medici veterinari e, conseguentemente la congruità dei costi, con previsioni di natura deontologica.