Elementi in rilievo

I medici nella formazione ECM

Il ruolo dell'ordine dei medici nella formazione ECM



Pubblichiamo il documento approvato dalla Commissione consiliare sulla formazione dell’OMCeO di Napoli (*)  dal titolo :
                                               “IL RUOLO DELL’ORDINE DEI MEDICI NELLA FORMAZIONE ECM”


L’attuazione del programma E.C.M. (Educazione Continua in Medicina), trova origine dalla necessità di conformare il sistema formativo della Sanità Italiana ai principali Paesi dell’Unione Europea, con l’obiettivo di coordinarsi ai nuovi bisogni di salute della popolazione i quali hanno imposto l’elaborazione di nuove strategie di formazione professionale, ponendo nelle finalità delle aziende sanitarie,i processi formativi delle risorse umane, anche alla luce del rapido succedersi dei cicli d’innovazione tecnologia.

Il Programma ECM ( Educazione Continua in Medicina ) in Europa
A livello internazionale sono stati introdotti da tempo programmi formativi di Educazione Continua in Medicina. Sono configurati come un insieme organizzato di tutte quelle attività formative teorico - pratiche volte a mantenere elevata e al passo con i tempi la professionalità dei Medici e di tutti gli operatori della sanità.
L’organismo europeo preposto alla discussione e definizione degli standard dell’educazione continua in medicina è l’European Accreditation Council for Continuing Medical Education, che ha l’obiettivo di rendere sempre più compatibili i sistemi di accreditamento nazionali europei e quelli americani.
L’Unione Europea dei Medici Specialisti (UEMS) afferma che l’Educazione Continua in Medicina (ECM) rappresenta un “obbligo morale” per i medici, senza il quale non è possibile un’attività curativa adeguata allo “stato dell’arte” e non è possibile il progresso.
Nella maggior parte dei paesi europei l’aggiornamento degli operatori sanitari viene quantificato attraverso il conteggio delle ore di formazione ricevute, le quali vengono poi tradotte in crediti; gli obiettivi formativi vengono in genere fissati nei termini del raggiungimento di una certa quota di crediti in un anno o in un quinquennio. Nel Regno Unito tuttavia a questo criterio si è aggiunta la necessità, per il professionista della salute, di dimostrare periodicamente, con altri strumenti di verifica, il proprio aggiornamento. Questo programma, definito “ revalidation”, rappresenta il momento in cui tutti i medici iscritti al Medical Register (a meno che non indichino espressamente di non volerla) riceveranno una licenza che li abilita all’esercizio clinico della professione che dovrà venire periodicamente convalidata, con cadenza quinquennale.

Il Programma ECM in Italia
Il sistema di Educazione continua in medicina (ECM) in Italia è obbligatorio ed è esteso a tutte le professioni sanitarie. E’ stato introdotto, dal Decreto Bindi 229/99 che ha modificato l’art. 16 del D.lgs.vo 502/92 con l’obiettivo di introdurre aspetti di managerialità nel Servizio Sanitario Nazionale, inserendolo in un’ottica di miglioramento continuo e fornendo i primi incentivi e i primi strumenti di verifica.
Il D.L.VO 229/99 c.d. Legge BINDI al’art. 16 recita tra l’altro:
 “Con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e' nominata una Commissione nazionale per la formazione continua, da rinnovarsi ogni cinque anni. La commissione e' presieduta dal Ministro della sanità ed e' composta da due vicepresidenti di cui uno nominato dal Ministro della sanità e l'altro rappresentato dal Presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonché da dieci membri, di cui due designati dal Ministro della sanità, due dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, uno dal Ministro per la funzione pubblica, uno dal Ministro per le pari opportunità, due dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e due dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di consultazione delle categorie professionali interessate in ordine alle materie di competenza della commissione. La Commissione di cui al comma 1 definisce, con programmazione pluriennale, sentita la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano nonché gli Ordini ed i Collegi professionali interessati, gli obiettivi formativi di interesse nazionale, con particolare riferimento alla elaborazione, diffusione e adozione delle linee guida e dei relativi percorsi diagnostico-terapeutici. La Commissione definisce i crediti formativi che devono essere complessivamente maturati dagli operatori in un determinato arco di tempo, gli indirizzi per la organizzazione dei programmi di formazione predisposti a livello regionale nonché i criteri e gli strumenti per il riconoscimento e la valutazione delle esperienze formative. La Commissione definisce altresì i requisiti per l'accreditamento delle società scientifiche, nonché dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative e procede alla verifica della sussistenza dei requisiti stessi. Le regioni, prevedendo appropriate forme di partecipazione degli ordini e dei collegi professionali, provvedono alla programmazione e alla organizzazione dei programmi regionali per la formazione continua, concorrono alla individuazione degli obiettivi formativi di interesse nazionale di cui al comma 2, elaborano gli obiettivi formativi di specifico interesse regionale, accreditano i progetti di formazione di rilievo regionale secondo i criteri di cui al comma 2. Le regioni predispongono una relazione annuale sulle attività formative svolte, trasmessa alla Commissione nazionale, anche al fine di garantire il monitoraggio dello stato di attuazione dei programmi regionali di formazione continua.”

L’ECM nelle Regioni Italiane
Con l’Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,concernente "Riordino del sistema di Formazione continua in medicina” e in linea con quanto stabilito dalla riforma del titolo V della Costituzione italiana, si è dato mandato alle regioni, in qualità di promotori e garanti dei progetti di formazione continua sul territorio, di procedere a un’analisi dei fabbisogni formativi e quindi all’individuazione degli obiettivi e all’accreditamento dei progetti di formazione in raccordo con gli Ordini Professionali e le Società Scientifiche. Inoltre si è demandata la funzione di valutazione e monitoraggio delle ricadute degli eventi formativi. Ma non tutte hanno avviato un sistema regionale ECM.
Tale accordo prevede tra l’altro:
-    “il ruolo forte ed autorevole di un organismo nazionale di indirizzo e coordinamento, che fissa le regole del sistema e che si avvale di strutture e funzioni tecniche di supporto (Supporto arnministrativo-gestionale, Osservatorio, Consulta degli utenti, Comitato tecnico delle Regioni), al fine di sviluppare l'efficacia complessiva del programma ECM;
-    una composizione di tale organismo che, direttamente ed inequivocabilmente, configuri la condivisione e la partecipazione delle autonomie e delle responsabilità dei soggetti istituzionali in campo, e cioè: il Ministero della Salute, le Regioni e Province autonome, gli Ordini, i Collegi e le Associazioni professionali riconosciute, quali Enti pubblici previsti nell'ordinamento giuridico con compiti di garanzia e tutela verso i cittadini delle attività dei professionisti coinvolti nell'ECM.
Gli Ordini, i Collegi, le Associazioni accreditate e le rispettive Federazioni Nazionali si collocano quindi all'interno di questo sistema quali soggetti del tutto legittimati ad esercitare una propria funzione di responsabilità e garanzia dei professionisti e delle attività da questi svolte verso i cittadini.
Al di là di possibili diversi bilanciamenti interni alla componente Stato-Regioni, non va altresì modificata la presenza paritetica in questo organismo di esperti designati dalle Federazioni Nazionali degli Ordini e dei Collegi e delle Associazioni professionali accreditate. La Commissione Nazionale per la Formazione Continua va dunque confermata quale organismo di indirizzo e coordinamento del programma ECM, potenziandone l'operatività e definendone ulteriormente gli ambiti e gli strumenti di intervento in ragione del decentramento regionale.
 I Dossier Formativi (DF) degli operatori dipendenti o convenzionati con le strutture sanitarie, quindi, sono di norma elaborati e aggiornati nell'ambito del dipartimento o della struttura di appartenenza. I Collegi di direzione, o gli organi di direzione sanitaria e scientifica e/o organismi appositamente individuati per i servizi territoriali, la cui composizione è espressa dai professionisti in essi operanti, hanno la funzione di promuovere la realizzazione dei DF, la coerenza con le strategie aziendali e la loro valutazione, in collaborazione con le strutture o gli organismi preposti alla formazione continua. Negli altri casi e per i liberi professionisti, la funzione di programmazione e valutazione della formazione continua è svolta in modo esclusivo da apposite Commissioni degli Ordini e dei Collegi professionali, che siano diretta espressione delle specifiche professioni o profili professionali coinvolti.
Gli Ordini, i Collegi e le Associazioni Professionali territorialmente competenti si avvalgono del sistema delle anagrafi nel loro complesso per l'esercizio della loro funzione certificativa.
La responsabilità della trasmissione dei dati per la registrazione dei crediti è del provider accreditato (la sua capacità di ottemperare a questo obbligo rientra tra i requisiti di accreditamento).
La registrazione a livello regionale/nazionale dei crediti acquisiti all'estero (mediante provider esteri) è compito del singolo professionista della sanità, che deve farsi carico di dame comunicazione per via informatica all'Ordine, Collegio o Associazione Professionale di appartenenza, all'organismo che gestisce l'anagrafe nazionale (COGEAPS) e, se è dipendente del SSN, anche all'organismo/ente che gestisce l'anagrafe regionale tramite l'azienda sanitaria di appartenenza.
Il sistema di registrazione dovrà costituire oltre che un processo necessario alla certificazione dei crediti formativi da parte degli Ordini, Collegi e Associazioni professionali, anche un modello integrato di anagrafe dei crediti che consenta analisi statistiche per area geografica (provinciale, regionale) e per le diverse tipologie professionali. A questo sistema dovranno far riferimento criteri di verifica, di pianificazione e di implementazione dell'ECM.
L'operatore sanitario che, in coerenza con la composizione del Dossier formativo, ha adempiuto all'obbligo di aggiornamento continuo ed ha acquisito le quote massime di crediti attribuibili, nel rispetto delle quote previste per i diversi obiettivi formativi (nazionali, regionale ed aziendale) e le diverse tipologie formative (FAD, Formazione sul campo, Autoformazione) ed in ragione dello specifico rapporto "attività/tempo/crediti" del percorso formativo del proprio profilo professionale e posizione organizzativa, ha diritto alla certificazione dei crediti formativi.
L'atto, a cura dell'Ordine, del Collegio o dell'Associazione professionale territoriale di riferimento è rilasciato previa richiesta da parte dell'interessato.
La certificazione comporta la preliminare verifica della posizione dell'operatore iscritto (come: attiva, non attiva, sospesa).

Per svolgere tale attività, l'Ordine, il Collegio o l'Associazione professionale territorialmente competente, oltre che dei dati relativi ai crediti formativi acquisiti dall'interessato, si avvalgono del sistema delle anagrafi nel loro complesso (COGEAPS).
Constatata la coerenza del Dossier dell'operatore, l'Ordine il Collegio o l'Associazione professionale territorialmente competente procede alla certificazione dei crediti formativi acquisita nel triennio.
L'Ordine, il Collegio o l'Associazione professionale territorialmente competente, in occasione della verifica della posizione dell'operatore, deve controllare il corretto adempimento dell'obbligo, anche in riferimento alle intervenute deroghe previste per soddisfare l'obbligo formativo e il numero dei crediti formativi acquisiti nell'arco del triennio e il numero dei crediti formativi acquisiti nell'arco del triennio.
Nel caso in cui l'operatore, per motivi di carattere eccezionale, non abbia adempiuto all'obbligo formativo, l'Ordine il Collegio o l'Associazione professionale competente per territorio consentono all'operatore interessato di soddisfare il debito formativo entro l'anno successivo alla scadenza del triennio, tenuto conto del Dossier dell'operatore e delle tipologie formative utilizzate per l'aggiornamento continuo.
Ordini e Collegi
Gli ordini professionali rivestono il ruolo di garante della professione e di certificatore della formazione continua.
In virtù delle significative caratteristiche la Commissione ha affidato al Consorzio di tutti gli ordini, collegi e associazioni professionali (COGEAPS) il compito di attivare e gestire un'anagrafe dei crediti formativi acquisiti dagli operatori sanitari nel corso del quinquennio sperimentale.
Gli ordini, in conseguenza del patrimonio di dati e di conoscenze a loro disposizione, acquisiti in virtù dell'anagrafe dei crediti formativi e del compito di certificatori, potranno altresì garantire l'appropriatezza della formazione continua rispetto agli obiettivi formativi e alla professione svolta, nonché del buon esito delle strategie formative poste in essere, svolgendo una funzione di consulenza verso i propri associati e di indirizzo, in sede di Commissione, per l'armonizzazione tra offerta e partecipazione formativa.
Gli ordini e collegi possono rivestire anche la funzione di produttori di formazione continua limitatamente agli aggiornamenti su etica, deontologia e legislazione”.

Il forte ruolo giocato dagli Ordini è stato ulteriormente delineato e chiarito dal documento discusso alla fine del 2009 alla Conferenza di Cernobbio e quindi approvato nell’Accordo Stato Regioni del 5 novembre 2009.
Tale documento dal titolo:
IL NUOVO SISTEMA DI FORMAZIONE CONTINUA IN MEDICINA prevede:
“Le Università, gli IRCCS, gli II.ZZ.SS, gli Ordini, i Collegi nonché le rispettive Federazioni nazionali, le Associazioni professionali e gli enti di diritto pubblico di rilevanza nazionale o sovra regionale sottopongono la richiesta di accreditamento alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua.
E' fatta salva la possibilità di accreditarsi al sistema della Regione o Provincia presso cui hanno sede legale secondo le medesime ipotesi e tipologie dei soggetti sopra elencati
Le società scientifiche, nonché le agenzie formative, gli enti di formazione, le fondazioni, gli Ordini i Collegi e le Associazioni professionali, gli altri enti pubblici e i soggetti privati, quali soggetti non erogatori di prestazioni sanitarie che intendono erogare attività formative residenziali o in formazione a distanza - quest'ultima con requisiti di tracciabilità - rivolte esclusivamente agli operatori sanitari della Regione o Provincia autonoma dove il soggetto stesso ha eletto la propria sede legale - sottopongono la richiesta di accreditamento in qualità di provider alla Regione o alla Provincia Autonoma o ad altri enti regionali o provinciali da essi delegati, del territorio di riferimento.
Il provider è responsabile della trasmissione dei dati per la doppia e contestuale registrazione dei crediti sulla base di una traccia informatica unica costituendo la sua capacità di ottemperare a questo obbligo un requisito di accreditamento. Il provider deve, infatti, trasmettere per via informatica i crediti agli organismi/ente accreditante e, in contemporanea al CO.Ge.A.P.S. quale organismo nazionale deputato alla gestione delle anagrafiche nazionali e territoriali, dei crediti ECM attribuiti ai professionisti, che fanno capo agli Ordini, Collegi nonché le rispettive Federazioni nazionali e Associazioni professionali, consentendo a questi le relative funzioni di certificazione delle attività formative svolte.
Al termine di ogni programma, il Provider deve comunicare all'Ente accreditante ed al COGEAPS. i crediti attribuiti ai singoli utenti mediante l'uso di una traccia elettronica comune comprensiva di tutti i dati ritenuti idonei alla registrazione ed in particolare alla certificazione dei crediti quale funzione in capo agli Ordini e Collegi e Associazioni professionali.
Occorre distinguere concettualmente il livello istruttorio, funzionale al processo di accreditamento dei provider che vedrà una verifica amministrativa di tipo cartolare sulla base dei requisiti, di verifica e cioè quella fase in cui si va oltre un riscontro cartolare e si va effettivamente a vedere la sussistenza dei requisiti ai fini del rilascio dell'accreditamento, il livello ispettivo ex post - anche a campione - per verificare lo stato di mantenimento dei requisiti, da quell'ulteriore livello qualitativo e di monitoraggio che l'Accordo affida al sistema degli Osservatori e che qui di seguito viene delineato. E' altrettanto importante sottolineare come i sistemi di verifica, controllo e di qualità siano sistemi che - se da un lato implicano e coinvolgono competenze di tipo diverso - non debbano peraltro configurare sistemi non comunicanti tra loro, ma che abbiano dei punti di incontro e di reciproca contaminazione. Sarà importante distinguere le competenze necessarie e distintive per i soggetti che avranno il compito di effettuare verifiche di tipo amministrativo e ispettivo, o piuttosto di tipo qualitativo. Se nel primo caso si deve pensare alle strutture tecnico-amministrative della Commissione nazionale, regionali e provinciali, nell'ultimo caso (qualitativo) entrano in campo quelle competenze che si è cercato di delineare nel paragrafo relativo ai visitor e che direttamente coinvolgono i profili di competenza ed il ruolo di terzietà in capo agli Ordini e Collegi delle professioni sanitarie.
Se l'Accordo delinea una competenza degli Osservatori regionali come braccio operativo dell'Osservatorio Nazionale, questi, attivati con la collaborazione degli Ordini e Collegi territoriali delle professioni sanitarie, assumono anche un’autonoma valenza se pensiamo agli accreditamenti di diretta spettanza delle Regioni e Province secondo la demarcazione configurata dall'Accordo. Gli osservatori regionali hanno anche il compito di valutare la qualità della formazione del servizio sanitario regionale. La valutazione della qualità a livello regionale ha la finalità di promuovere il miglioramento della formazione continua in sanità sia dal punto di vista delle opportunità di accesso che della qualità dell'offerta formativa. Saranno proposte specifiche linee guida per la costituzione degli Osservatori regionali.
Le società scientifiche, nonché le agenzie formative, gli enti di formazione, le fondazioni gli Ordini, i Collegi nonché le rispettive Federazioni, le Associazioni professionali gli altri enti pubblici e i soggetti privati, quali soggetti non erogatori di prestazioni sanitarie, non potendo richiedere l'accreditamento di singoli eventi, sottopongono la richiesta di accreditamento dell'intero piano formativo (comprensivo dell'evento realizzato all'estero) alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua
Debito complessivo dei crediti diversamente individuato
La possibilità di prevedere una diversa individuazione del debito complessivo dei crediti per i liberi professionisti va inteso in termini di qualità e modalità di acquisizione degli stessi. Si ravvisa, pertanto, la necessità per liberi professionisti di:
•    acquisire il massimo della percentuale dei crediti in modalità blended;
•    acquisire crediti tramite tipologie di evento organizzati dagli Ordini. Collegi e Associazioni non solo su etica, deontologia e legislazione, ma, in via derogatoria e stante l'incertezza sulla quantità e qualità dell'offerta formativa in questi settori, anche su specifici contenuti professionali, individuati dai professionisti
In tal senso gli Ordini, i Collegi e le Associazioni Professionali possono garantire:
•    percorsi formativi ad hoc per tutti i liberi professionisti, programmati sull'analisi dei bisogni formativi espressi dagli stessi e che dovranno essere la sintesi e la convergenza dei bisogni formativi;
•    attività ECM 'gratuite' nell'ambito dei programmi formativi aziendali e/o regionali (in analogia a quelli che le aziende sanitarie rivolgono ai propri dipendenti) da attuarsi anche attraverso quote riservate di iscrizioni ( 5%-10% ) in favore dei Liberi Professionisti (presso provider pubblici e privati che vengono catalogati) individuati come tali dagli Ordini, dai Collegi e dalle Associazioni Professionali i quali adotteranno, in tal senso, specifici accordi o convenzioni.
•    crediti formativi nella misura del loro impegno e della tipologia formativa scelta;
•    verifica dell'apprendimento e predisposizione del dossier formativo individuale e/o di gruppo”.

Alla fine di gennaio del 2010 sono, inoltre, stati emanati i regolamenti applicativi per rendere il sistema ECM realmente operativo su tutto il territorio nazionale dichiarando la fase sperimentale, protrattasi per diversi anni, definitivamente conclusa.

L’Ordine dei Medici ed Odontoiatri della Provincia di Napoli, alla luce della complessa normativa sopra riportata, svolgerà in pieno le funzioni ad esso demandate dalla legislazione vigente effettuando, fin da subito, funzioni di sprone e di controllo sugli Enti (Regioni ed Aziende) che devono attuare quanto disposto e, in caso di ritardi e/o omissioni è disponibile a collaborare ovvero a vicariare le funzioni deficitarie, e sui Colleghi che hanno il diritto – dovere di poter dimostrare a tutti, clienti/utenti compresi, la loro preparazione permanente e continua. Sono infatti i colleghi che desiderano, anzi pretendono, di essere correttamente valutati per l’alta qualità delle prestazioni professionali erogate.


(*) La Commissione sulla Formazione dell’OMCeO di Napoli è composta da:
Antonio De Rosa; Gregorio Laino; Vincenzo Schiavo; Giuseppe Tortoriello.
e dal relativo comitato tecnico scientifico -CTS-  Bianco Raimondo; Giovanni Castagna; Fulvio Esposito; Gabriella Fabbrocini; Domenico Fatigati; Giuseppe Farulano; Patrizia Gallo; Luigi Galasso; Raffaele Landi; Paola Mattei; Renato Montella; Egidio Montibello; Rosa Ruggiero.