
Smaltimento Farmaci Stupefacenti residuati a domicilio del paziente per interruzione del trattamento o decesso
Ministero della Salute Roma,26 ottobre 2007
Dipartimento dell’Innovazione
Direzione Generale dei farmaci e dispositivi medici
Ufficio Centrale Stupefacenti
Tel. 0659943424 fax. 0659943226
N. DGFDM/VIII/P/C.1.a.c/35622
Risposta al foglio del
N. 456
Agli Assessorati alla sanità
delle regioni e province autonome
Loro sedi
All’AIFA
Via della Sierra Nevada 60
00144 Roma
Fax: 06/59784054
Alla FNOMCeO
Piazza Cola di Rienzo 80/a
Roma
Fax: 06/3222794
Alla FOFI
Via Palestro 75
00185 Roma
Fax: 06/4941093
Alla FIMMG
Piazza Guglielmo Marconi 25
00144 Roma
Fax: 06/54896645
Alla FNOVI
Via del Tritone 125
00187 Roma
Fax: 06/4744332
Alla Federfarma
Via E. Filiberto 190
0185 Roma
Fax: 06/70476587
Alla Assofarm
Via Cavour 179/a
00184 Roma
Fax: 06/47865710
Alla Federfarma Servizi
Via Castro Pretorio, 30
00185 Roma
Fax: 06/44704940
Al COMANDO CARABINIERI PER LA SANITÀ
Via Gioacchino Rossini 21
00198 Roma
Fax: 06/8079252
Oggetto: Smaltimento farmaci stupefacenti residuati a domicilio del paziente per interruzione del trattamento o decesso.
Pervengono a questo Ufficio numerose istanze volte a conoscere la procedura di smaltimento dei farmaci stupefacenti, in particolare analgesici oppiacei, residuati a domicilio del
paziente per interruzione del trattamento o decesso.
La normativa vigente (artt. 23, 24 e 25 del D.P.R. n. 309/1990) prevede modalità complesse di smaltimento o cessione solo per le giacenze di stupefacenti scadute o inutilizzabili in possesso di soggetti autorizzati alla produzione, alla sperimentazione ed al commercio e di farmacie o per la distruzione di sostanze confiscate nell’azione di contrasto al traffico illecito (art. 87 del D.P.R.309/90)
Il D.P.R n. 254/2003, art. 2 comma h) elenca i rifiuti sanitari smaltibili per incenerimento negli impianti di cui sopra ed include i farmaci stupefacenti in generale, superando la previsione del precedente D.M. n. 219/2000, secondo cui facevano eccezione i farmaci oppiacei scaduti o inutilizzati che erano considerati rifiuti sanitari pericolosi richiedenti lo smaltimento in impianti di incenerimento appositamente autorizzati ai sensi del D.Lgs.n. 22/1997. In mancanza di specifiche disposizioni al riguardo, i cittadini che si ritrovano ad essere occasionalmente detentori di farmaci prescritti a singoli pazienti che hanno cessato la terapia, essendo in possesso di limitati quantitativi di farmaci parzialmente utilizzati, non possono essere assimilati ai soggetti di cui all’art. 23 del D.P.R. n. 309/1990. Considerato che attualmente tali farmaci finiscono probabilmente per la maggior parte nei
cassonetti per rifiuti urbani (quindi a discarica), sarebbe opportuno (con l’eventuale aiuto dei medici prescrittori e dei farmacisti dispensatori) invitare i cittadini ad un corretto smaltimento. A parere di questo Ufficio, tenuto conto che il sistema obbligatorio di raccolta dei farmaci scaduti confluisce in ogni caso ad impianti riconosciuti idonei allo smaltimento, i cittadini possono conferire i residui di farmaci stupefacenti a seguito di interruzione di terapia negli appositi contenitori presenti nelle farmacie senza obblighi di presa in carico da parte del farmacista.
IL DIRETTORE
(Dr. Diego Petriccione)